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Attacco al Csm
Luglio 3, 2008, 8:35 pm
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La nota del Capo dello Stato, letta dal Vice Presidente del Csm in apertura della seduta sul parere in tema di conversione del decreto sicurezza, è di chiarezza esemplare: il Csm può e deve esprimere pareri sui disegni di legge che concernano la giustizia; questi pareri non costituiscono un vaglio di costituzionalità, che è riservato ad altri Organi dello Stato. L’ineccepibile puntualizzazione è servita a riportare serenità in Consiglio e a dissipare le nubi che si addensavano sulla discussione. Una cosa infatti è operare un vaglio di costituzionalità, con effetti istituzionali rilevanti, altra cosa compiere valutazioni tecnico-giuridiche, che come tali non possono esser monche della legge fondamentale. Bene ha fatto il Csm ad eliminare dal parere ogni aspetto che potesse dar luogo a equivoci e dunque a inutili polemiche.I pareri sono previsti dall’art. 10 della legge del 1958, che regola le attività consiliari, ma in realtà sarebbero desumibili dal ruolo del Csm quale organo di rilievo costituzionale, composto da membri eletti dai magistrati e dal Parlamento in seduta congiunta, cui è attribuita la responsabilità del governo autonomo della magistratura. La loro legittimità, anche quando non richiesti, è stata affermata - tra l’altro - dalla Commissione Paladin, insediata nel 1990 dal Presidente Cossiga, proprio per sondare i limiti delle attribuzioni del Consiglio.

Fonte: http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=76815


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